Legale e consigli degli esperti

In queste pagine consigli degli esperti, Forze di Polizia e legali.

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Come si può misurare la violenza? 




La violenza è possibile prevenirla e misurarlaOltre che denunciarla. 

C'è una griglia ordinata in maniera crescente che consente di "misurare" il grado di violenza di genere perpetrata su un individuo. Alle base ci sono gli insulti, a metà lo stalking e, al termine, la violenza fisica vera e propria fino ad arrivare anche all'omicidio.

Esiste uno strumento che si chiama Violentametro. E porta alla comprensione e all'autoconsapevolezza. La lettura stimola anche la sensibilità di chi è vicino a persone che si trovano in condizioni di pericolo. Per poter denunciare e anche prevenire situazioni di pericolo e di maggiore violenza.  

Ricordare che spesso la violenza psicologica è l'anticamera della violenza fisica, vera e propria.

Come nell'immagine sopra riportata è possibile rivolgersi al numero antiviolenza 1522 e alle forze dell'ordine. Il numero dei Carabinieri, ad esempio è il 112, mentre quello della Polizia di Stato è il 113


Se poi si vuole misurare se si è vittima di bullismo oppure no, ci si può confrontare con il seguente test bullizzometro e immagine qui sotto riportata. Chiedendo un supporto al numero 114 per emergenza dell'infanzia oppure dei carabiniri al 112









Consiglio e  Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sulle norme per combattere la violenza di genere e proteggerne le vittime, in particolare le donne, e le vittime di violenza domestica.

L'accordo che è stato raggiunto ieri  e comprende misure per prevenire stupri e  violenza informatica, nonché dare un migliore supporto e sostegno alle vittime di violenza. 

Le norme in oggetto, per la prima volta in assoluto, sono basate a livello europeo anche sulla criminalizzazione di alcune forme di violenza di genere e un migliore accesso alla giustizia, alla protezione e alla prevenzione. 

Gli Stati membri mireranno a sensibilizzare l'opinione pubblica sul fatto che il sesso non consensuale sia considerato reato.

L'elenco delle aggravanti è molto più lungo. E prevedono anche crimini contro una figura pubblica, un giornalista o un difensore dei diritti umani. L'intento è quello di punire le vittime per il loro orientamento sessuale, genere, colore della pelle, religione, origine sociale o convinzioni politiche e l'intento di preservare o ripristinare "l'onore"; norme contro le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni forzati; norme specifiche per i reati online, compresa la diffusione di materiale intimo e il cyberflashing; procedure migliorate anche nel campo della sicurezza e la salute delle vittime, tenendo conto della discriminazione intersezionale e dell'accesso all'assistenza sanitaria, compresi i servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva. 

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L' articolo 24 della Costituzione Italiana si basa su quattro principi: il diritto di agire in giudizio, il diritto inviolabile di difesa, la tutela giudiziaria dei non abbienti e la riparazione degli errori giudiziari. Questi principi sono espressione dei valori di giustizia, democrazia e responsabilità, che fondano lo Stato di diritto.

L’articolo 24, dunque, non solo tutela i singoli individui, ma anche il bene comune e la convivenza civile. Esso rende concreto tutto ciò che la legge enuncia in astratto, e racchiude il dovere di non farsi giustizia da soli, ma di ricorrere a un soggetto terzo e imparziale dei fatti.

L'articolo 24, al primo comma, stabilisce chiaramente che: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”.

Questo significa che ogni persona, fisica o giuridica che sia, italiana o straniera, ha la possibilità di potersi rivolgere a un giudice obiettivo e imparziale per far valere le propri motivi, in caso di lesione o minaccia di un bene giuridico riconosciuto dall’ordinamento giuridico.

Si tratta, in parole povere, di una garanzia fondamentale per la realizzazione della giustizia e della democrazia, che consente ai cittadini di esercitare i propri diritti e di controllare l’operato delle pubbliche autorità.

Il secondo comma dell’articolo in esame, a sua volta, afferma: “La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”.

Quindi, ogni persona coinvolta in un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla sua posizione o ruolo, ha il diritto di essere assistita da un avvocato, di essere informata delle accuse e delle prove a suo carico, di presentare le proprie deduzioni e le proprie prove, di partecipare alle udienze, di impugnare le decisioni sfavorevoli.

Tale garanzia è essenziale per il rispetto del principio del contraddittorio e della presunzione di innocenza, in quanto assicura a ogni persona una difesa adeguata e paritaria.

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